12 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
 

CRITERI E MODALITÀ

Contenuto
 
Atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.
 
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
 

ATTI DI CONCESSIONE

Contenuto
 
  • Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
  • Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
  • Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:
  • Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
  • Importo del vantaggio economico corrisposto
  • Norma o titolo a base dell’attribuzione
  • Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento
  • Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
  • Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato
Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
 
Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.